I passeggeri il cui volo viene cancellato per un guasto tecnico hanno diritto a essere rimborsati, a meno che la compagnia aerea riesca a dimostrare le “circostanze eccezionali” dell’avaria. E’ quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo. Una cittadina austriaca ha vinto la causa intentata contro l’Alitalia perché il suo volo era stato cancellato per un guasto al motore. L’avaria era stata scoperta il giorno precedente alla partenza.

La signora Friederike Wallentin-Hermann ha chiesto un rimborso di 250 euro più 10 euro di spese telefoniche alla compagnia di bandiera italiana per la cancellazione di un volo Vienna-Roma nel giugno 2005, dovuta ad un guasto complesso al motore con conseguenze sulla turbina. L’avaria è stata scoperta il giorno precedente alla partenza, durante un controllo.

L’Alitalia ha perso il primo grado della causa intentata presso la magistratura austriaca dalla signora Wallentin-Hermann, ma ha fatto ricorso. La Corte d’appello civile in materia commerciale di Vienna si è rivolta quindi alla Corte Ue per sapere quali sono le “circostanze eccezionali” che esonererebbero l’Alitalia dal rimborso.

Secondo i giudici di Lussemburgo, in generale “i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire ‘circostanze eccezionali'”, ma tale eventualità non può essere esclusa a prescindere. Spetta però alla compagnia aerea – l’Alitalia in questo caso – dimostrarlo.

“La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato tutte le misure del caso per liberarlo dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria”, conclude la Corte Ue.

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