Tracce esame avvocato 2009-2010
Ecco le due tracce di civile che i nostri amichetti/colleghi stan a risolvere(QUESTE GIRAN SU INTERNET NON SO ALTRO 8) )….FORZA RAGAZZIIIIIII
1 Traccia
La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessita di modificare in senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, inparticolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; il particolare analizzi il candidato la questione sotto il profilo Dell applicabilità alla fattispecie dell istituto Dell abuso del diritto.
2 Traccia
Con testamento olografo tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli caio e sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo il de cuius manifestava la volta di attribuire a titolo di prelegato al figlio caio un appartamento in Roma via delle rose ed alla figlia sempronia un appartamento in Roma via dei garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali. Nell atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: ( qualora al momento Dell apertura della mia successione mio figlio caio non si Sarà risposato adesso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via delle rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di via dei garofani, come sopra attribuita a mia figlia sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli). Caio si rivolge allora ad un legale Per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti di difensore di caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell
atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in oggetto precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul testamento.
girano già pareri svolti?
come ogni anno…
SVOLGIMENTO PARERE TESTAMENTO
La soluzione del quesito proposto postula ,preliminarmente,l’esame dell’istituto del testamento ,della condizione quale suo elemento accidentale e del prelegato.
Ai sensi dell’art 587cc, il testamento è un atto revocabile col quale talun dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo successivo alla sua morte,ovvero detta disposizioni di carattere nn patrimoniale.Dunque una pluralità di disposizioni testamentarie che manifestino distinte volontà in riferimento a singoli beni o interessi a carattere nn patrimoniale può essere racchiusa nell’unico atto del testamento.Ciascuna disposizione avrà propria autonomia sostanziale ,sicchè troverà applicazione il principio vitiatur sed non vitiat.La volontà testamentaria può e deve esplicarsi nel modo più ampio possibile e quindi pure attraverso la apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva che sia.Prelegato è,invece ,il legato del quale beneficiario sia uno dei coeredi.Costui pertanto cumula le due qualità di coerede e di legatario( tale ,tra l’altro,è chi succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati,e quindi nn in una quota dell’intero patrimonio ,come l’erede).
Ciò premesso,nel caso di specie Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore di due figli,Caio e Sempronia ,attribuendò altresì a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma ,via delle Rose, ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma ,alla via dei Garofani e nominandoli,per il rsto, eredi universali.Tizio però apponeva al testamento anche una condizione:se al momento dell’apertura della sua successione il figlio Caio nn si fosse risposato, in sostituzione della legittima gli avrebbe lasciato l’usufrutto generale vitalizio della medesima casa di via delle Rose nonché di tutti gli altri beni,ad eccezione della casa di via dei Garofoni,assegnata alla figliaSempronia,alla quale sarebbe stato devoluto ,siccome madre di due figli,pure la nuda proprietà degli altri beni.Ora,ferma la piena libertà di testare,le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte ad una condizione sospensiva o risolutiva ,purchè,anzitutto,questa nn sia impossibile o contraria all’ordine pubblico, perché , altrimenti, ritenuta come nn apposta , operando all’uopo il favor testamenti di cui all’art.634cc,a meno che essa nn sia stato il motivo unico della disposizione,caso per cui , si ha la nullità dell’intera disposizione testamentaria(art 626cc)Condizioni illecite sono tipizzate all’art 635 cc(condizione di reciprocità) e all’art 636cc(divieto di nozze).La giurisprudenza di legittimità al pari della dottrina tradizionale, in un primo momento, nel tentativo di salvaguardare il più possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell’art. 636, primo comma, cod. civ., secondo la quale la condizione che ponga all’istituito un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l’istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell’istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., sent. n. 2122 del 1992).
Tuttavia con la pronuncia 8941/2009 i giudici del Supremo collegio si sono discostati dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che aveva sempre interpretato il disposto dell’articolo 636 del Cc – sul divieto di condizionare l’attribuzione a titolo di erede o di legato alla mancata celebrazione delle nozze ritenendo di accedere a un più ampio perimetro applicativo del divieto, da rintracciare però nella previsione generale dell’articolo 634 del Cc. A tale risultato i giudici sono pervenuti essenzialmente sulla base di una nuova lettura costituzionalmente orientata delle norme coinvolte, maggiormente rispettosa delle libertà fondamentali dell’individuo, tra le quali la libertà di accedere o meno al vincolo matrimoniale, che si è giudicata prevalente rispetto alla salvaguardia della libertà testamentaria.
Il Collegio, infatti, ha ritenuto di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, come una opzione che limita la libera esplicazione della propria personalità.
Secondo la Corte suprema, difatti, la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga o meno matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 cod. civ., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria.
In conclusione, alla stregua del sopra enunciato principio, che, sul piano dei valori costituzionali, si riconnette all’istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile, può sostenersi come nel caso di specie la condizione apposta dal testatore nei confronti del figlio Caio, debba considerarsi per non apposta in quanto limitativa della libertà di Caio nella propria scelta di contrarre o meno matrimonio.
Svolgimento parere n. 1
Premesso che il nostro ordinamento ( art. 1373 c.c. ) prevede la possibilità per i contraenti, nella stipula del contratto, di inserire per ciascuno di essi o per entrambi la facoltà di recedere dal medesimo mediante una dichiarazione unilaterale, si controverte sulla circostanza se l’esercizio di tale facoltà possa, in determinate fattispecie, configurare ipotesi di abuso del diritto con conseguente impedimento del suo esercizio o, in linea gradata, nascita del diritto al risarcimento del danno per il suo abusivo esercizio.
Il diritto di recesso deve, pertanto, essere valutato nell’ambito complessivo dei rapporti intercorrenti tra le parti al fine di accertare se lo stesso sia stato esercitato o meno secondo modalità e tempi che non corrispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela ma al solo scopo di arrecare danno all’altra parte incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all’esatto adempimento delle rispettive prestazioni.
Considerato che le parti di un rapporto contrattuale ex art. 1175 c.c. debbono comportarsi secondo le regole della correttezza e che l’esecuzione dei contratti deve avvenire secondo buona fede ( art. 1375 c.c. ) è evidente che la clausola generale di buona fede e correttezza opera quale criterio di reciprocità imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra. Ciò costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge tanto che la sua violazione determina di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.
Tali principi di correttezza e buona fede sono direttamente collegati all’art. 2 della Costituzione costituendo una specificazione degli inderogabili doveri di “ solidarietà sociale “ ivi imposti.
Per l’effetto il principio di buona fede oggettiva assurge al livello di un autonomo dovere giuridico e, unitamente al principio della correttezza, diventa parametro per verificare se nell’ambito delle obbligazioni, dei contratti e dei diritti di credito sia venuto meno il carattere dell’equilibrio e della proporzione mediante un abusivo esercizio del diritto stesso.
Per aversi abuso di diritto devono ricorrere le seguenti 4 condizioni: 1) la titolarità del diritto in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio del diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione ( giuridico o extragiuridico ); 4) la circostanza che, a causa di tale modalità di esercizio del diritto, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte. In altri termini chi abusa del proprio diritto non commette una violazione in senso formale, ma utilizza uno schema formalmente lecito al fine di perseguire, nella sostanza, obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli consentiti dall’ordinamento o dal contratto.
Nella fattispecie il diritto di recesso ad nutum previsto, contrattualmente, a favore della società beta così come dalla stessa esercitato elude i principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza sostanziandosi nell’esercizio abusivo del diritto ossia nell’esercizio di un diritto volto a conseguire fini diversi ed ulteriori da quelli per i quali era stato conferito.
In detta ipotesi sorge il diritto al conseguente risarcimento dei danni subiti quale contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti attesa la condizione di squilibrio determinata dall’abusivo esercizio del diritto di recesso (cass. 18 settembre 2009, n. 20106).
SPACCIO E MORTE CONSEGUENTE DELL’ASSUNTORE
TRACCIA PARERE DI DIRITTO PENALE N. 1 -ESAME AVVOCATO 2009
Il 10 febbraio due amici Tizio e Caio, si accordarono per acquistare eroina da consumare insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recava nel vicino Comune di Beta, rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato.
Acquistate due dosi ritornava dall’amico Caio ed insieme assunsero la droga.
Caio assumeva anche alcool. Subito dopo Caio accusava un malore dal quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte a narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcool etilico che incideva sul sistema nervoso centrale.
Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai Carabinieri, lo spacciatore fu identificato in Sempronio.
Veniva anche perquisita la sua abitazione e venivano rinvenuti e sequestrati 800 mg di eroina divisa e frammista a sostanze da taglio nonché, un bilancino di precisione.
Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale.
Il candidato assunte le vesti di avvocato di Sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.
(Il caso è tratto da Cassazione, Sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676, ed è stato ampiamente trattato nella lezione n 2 del corso intensivo – sia nella sede di Vasto che in quella di Foggia. La sentenza era inserita nella dispensa n. 2 e inviata a tutti i corsisti anche del Corso on line)
SVOLGIMENTO???!!!
Filippo ne parliamo quì a breve le soluzioni definitive
http://www.caffeblog.it/2009/12/16/tracce-esame-avvocato-penale-2009-2010/