Non dimentico di esser un avvocato :):)…e copio e incollo da altalex un qualcosa che può interessare chi si trova ad aver problemi in seguito ad un acquisto di biglietti aerei e che deve addivenire a una controversia giudiziaria..vediamo il foro competente….

Le richieste risarcitorie che hanno titolo in un contratto di trasporto aereo presuppongono, quale preliminare profilo di problematicità, la corretta individuazione del foro competente innanzi al quale attivare un contenzioso giudiziario.La problematica, di rilievo pratico, riveste peculiare importanza soprattutto in ragione dei variegati interventi giurisprudenziali che si sono nel tempo succeduti per interpretare il generico dettato normativo.In conseguenza della pratica ormai diffusa di acquisto di biglietti aerei tramite siti on line, tale problematica si presenta, inoltre, di difficile soluzione pratica.L’individuazione del foro competente innanzi al quale attivare una controversia giudiziale nei confronti di un vettore aereo è da operarsi alla stregua del dettato normativo di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999.

La norma dispone che “… (1) L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. (2) In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l’azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell’incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale…. (4) Si applicano le norme procedurali del tribunale adito …”.

La norma pattizia individua quattro fori alternativi innanzi al quale il passeggero ha facoltà di attivare una controversia nei confronti del vettore. In caso di lesioni o morte del passeggero la norma individua, poi, il cosiddetto quinto foro ovvero quello della residenza del passeggero al momento del sinistro.Preliminare, e per questo essenziale, questione rispetto alla corretta individuazione del foro come determinato dal suesposto criterio normativo è la corretta interpretazione della norma internazionale rispetto ai criteri processuali interni. Sul punto è bene precisare che se da un lato non può fondatamente obiettarsi che sussista un rapporto di specialità tra la norma pattizia e quella processuale interna soprattutto in ragione della inequivoca intenzione del legislatore internazionale di dettare regole uniformi per disciplinare determinate materie attraverso regole di non controverso significato, è, parimenti, vero che il rapporto di specialità deve essere contenuto entro limiti ben precisi al fine di non correre il rischio di svuotare le norme processuali interne. Il primo problema che la norma pattizia pone è, infatti, quello relativo alla esatta individuazione dell’ambito di applicazione della norma medesima in ragione, soprattutto, delle differenze terminologiche esistenti tra gli stati firmatari della Convenzione.1

Proprio in conseguenza dell’oscuro dettato normativo, non è, infatti, remoto il caso in cui una compagnia aerea convenuta in giudizio eccepisca, preliminarmente, il difetto di competenza in ragione del profilo che ’art. 33 della Convezione di Montreal stabilirebbe la competenza funzionale del tribunale e non quella del (adito) giudice di pace.

Sul punto è essenziale, preliminarmente, richiamare un chiarificatore intervento della Suprema Corte che con la sentenza n. 15028 del 2005 ha statuito che “… in materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale la normativa internazionale uniforme richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio …”.

La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che il criterio di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal individua, in maniera tra loro concorrente, collegamenti finalizzati alla determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sulla controversia.

Il criterio attiene, in definitiva, alla sola determinazione della giurisdizione e non già della competenza che, al contrario, rimane regolata dalle norme processuali interne.

La giurisprudenza di merito è, sul punto, pressoché concorde.2

Anche la dottrina è, sul punto, conforme ai principi ermeneutici giurisprudenziali3.

Ciò premesso, il profilo di problematicità che trae origine dalla lettura della norma nella sua originale formulazione è quello relativo al termine “tribunal” usato nella versione in lingua inglese.

Dottrina4 e giurisprudenza5 sono concordi nel ritenere che il termie tribunale non determini né individui una competenza funzionale poiché il termine suddetto deve essere interpretato con Ufficio Giudiziario e non come uno specifico ed inequivoco riferimento al peculiare ufficio giudiziario presente nel nostro ordinamento. “Tale norma si riferisce infatti a qualsiasi organo giurisdizionale che eserciti la funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali del proprio stato di appartenenza”6.

Chiariti, quindi, i due rammentati profili preliminari, i problemi di maggiore rilevanza nella individuazione del foro competente (e, quindi, della giurisdizione innanzi al quale incardinare una controversia giudiziale) sono stati generati dalla interpretazione dell’inciso normativo che fa testuale riferimento al “…domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto …”.

La norma pone particolari problemi in riferimento all’ipotesi, assai diffusa ai giorni d’oggi, in cui il contratto di trasporto venga concluso attraverso vendita on-line di biglietti e contestuale pagamento con carta di credito.

Se la normativa individua quale preciso criterio per la determinazione dell’autorità giudicante il luogo in cui l’impresa abbia stipulato il contratto, in questo caso è assai difficoltoso poter individuare con esattezza il server del sito internet del vettore e, quindi, dell’impresa che ha stipulato il contratto.

La soluzione da adottarsi in questo caso è quella di ritenere, in ossequio ai principi civilistici vigenti nel nostro ordinamento, concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’avvenuto acquisto del biglietto.

In definitiva il luogo di residenza del consumatore: una soluzione, questa, che si avvicina al quinto foro individuato dall’art. 33 della Convenzione di Montreal in riferimento alle controversie relative a danni da morte o lesione dei passeggeri e che fuga ogni rischio di dover incardinare all’estero una controversia nei confronti di vettori stranieri.

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1 In ordine alla difficoltà di poter garantire una interpretazione uniforme da parte degli Stati contraenti, K.M. Beaumont, sulla precedente Convenzione di Varsavia, Need for revision and amplification of the Warsaw Convention, in Air Law & Com, 1949, pag. 411-412 “… almost every artiche of the ex2isting Convention includes defects ar obscurities, and some of them contain several. These are not merely theoretical or technical defects … the cause almost daily pratical difficulties and problems.

2 Ex multis, Giudice di Pace di Caserta 11.4.2007, Giudice di Pace di Roma, sez. V, 29.9.2006, Giudice di Pace di Udine 2.3.2006, Giudice di Pace di San Donà di Piave 20.1.2006.

3 Carbone, S. Criteri di collegamento giurisdizionale e clausole arbitrali nel trasporto aereo: le soluzioni della Convenzione di Montreal del 1999, in riv. Trim. dir. Int. Priv. Proc., 2000, pag 5 e segg..

Fiore, B. Convezione di Montreal 1999¨convenzione vessatoria? In Diritto dei trasporti, 2007, pag. 196.

Busti, S., Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, pag. 831.

4 Fiore, B. Convezione di Montreal 1999¨convenzione vessatoria? In Diritto dei trasporti, 2007, pag. 196; Busti, S., Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, pag. 831.

5 Giudice di Pace di Rapallo del 17.11.2003, Giudice di Pace di Roma 7.2.2002.

6 Giudice di Pace di Roma, 14.7.2004.